Studio Notarile Grumetto

Donazioni

Requisiti e caratteristiche per la donazione

Rapporto tra donazioni e successioni

La donazione è il contratto mediante il quale è possibile trasferire, a una o più persone, determinati beni. La sua causa giuridica è lo spirito di liberalità, ovvero la volontà di arricchire altri e pertanto è caratterizzato dall’assenza di un corrispettivo.
La donazione deve, a pena di nullità, rivestire la forma dell’atto pubblico notarile e richiede la presenza di due testimoni, che non siano parenti, coniugi o affini delle parti e che non abbiano alcun interesse all’atto.

Requisiti e caratteristiche

Trattandosi di un contratto, è necessaria a presenza di tutta una serie di requisiti per la sua valida conclusione.
In particolare:

  • la parte donante e la parte donataria devono, rispettivamente, essere capaci di donare (sono, tuttavia, ammesse le donazioni effettuate da minori in sede di convezioni matrimoniali) e di ricevere la donazione (è possibile donare anche a soggetti non ancora nati o concepiti);
  • le persone giuridiche possono donare (a patto che tale possibilità sia prevista dallo statuto o dall’atto costitutivo e non sia contraria agli scopi per i quali la persona giuridica è stata costituita) e ricevere una donazione;
  • è possibile donare a mezzo procura con determinate restrizioni;
  • non è possibile donare beni di proprietà altrui o futuri;
  • la donazione è irrevocabile unilateralmente, salvo riserve espresse presenti già nell’atto di donazione, tuttavia può essere sciolta per mutuo dissenso.

Rapporto tra donazioni e successioni

Il nostro sistema giuridico riserva a determinate categorie di soggetti, denominati “legittimari”, una quota dell’asse ereditario del soggetto defunto. Rientrano nella categoria dei legittimari il coniuge, i discendenti e gli ascendenti del de cuius.
Nell’ipotesi in cui le donazioni effettuate in vita dal defunto pregiudichino, in concreto, la quota del patrimonio del defunto che la legge riserva a tali categorie di soggetti, la legge mette a loro disposizione degli strumenti di tutela da esperire in via giudiziale che mirano a rendere inefficace l’atto di donazione lesivo, riportando quale bene nell’asse ereditario.
È pertanto importante esaminare se nella storia dei passaggi di proprietà dell’immobile sono intervenute donazioni.

Tassazione

Le donazioni sono soggette all’applicazione dell’imposta indiretta ai sensi del d.lgs 346 del 1990.
Nel caso di donazioni tra coniugi o tra parenti in linea diretta è tuttavia prevista una franchigia di 1 milione di euro per ciascun erede, al superamento della franchigia di € 1.000.000,00, per ogni beneficiario, verrà applicata un’aliquota del 4%, sul valore della donazione.
Un’ulteriore franchigia è prevista per le donazioni tra fratelli ma essa è ridotta a 100.000,00 euro, oltre la quale va applicata un’aliquota del 6%:

  • in tutti gli altri casi si applicano le seguenti aliquote;
  • 6%, senza franchigia, sul valore della donazione, qualora i donatari siano parenti entro il quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale entro il terzo grado della parte donante;
  • 8%, senza franchigia, sul valore della donazione, in tutti gli altri casi.

Nell’ipotesi in cui la donazione abbia per oggetto beni immobili, l’atto è soggetto alle imposte trascrizione e voltura nelle seguenti misure:

  • imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore catastale del bene;
  • imposta catastale nella misura dell’1% del valore catastale del bene.

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