Trust
L’istituzione del trust
Le normative vigenti
Il trust è un istituto di matrice anglosassone, introdotto nell’ordinamento italiano con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, con la quale lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 avente a oggetto “la legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento”.
L’ordinamento italiano non ha ancora adottato una propria legge interna disciplinante compiutamente l’istituto sotto l’aspetto civilistico; pertanto l’istituzione di trust “interni”, caratterizzati dalla residenza in Italia dei soggetti del trust e dei beni sottoposti al vincolo del trust deve necessariamente essere conforme alle previsioni della Convenzione e alle previsioni di una legge straniera.
Da un punto di vista fiscale, l’istituto ha invece ricevuto una disciplina con la legge n. 296 del 27 dicembre 1996 (nota anche come “Legge Finanziaria 2007”).
Attraverso l’istituzione del trust il soggetto disponente trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee, il quale deve gestirli secondo le previsioni dell’atto istitutivo. Attraverso lo specifico atto di trasferimento di un bene in favore del trustee, il disponente si spoglia della titolarità dei beni trasferiti, che quindi non fanno più parte del patrimonio del disponente e divengono parte del patrimonio segregato costituito dal Fondo del trust. In particolare, i beni trasferiti dal disponente al trustee non sono più del disponente, ma del trustee nella sua specifica qualità.
Ne consegue che tra disponente e trustee deve sussistere un rapporto di fiducia.
I beni facenti parte del Fondo del trust non possono essere aggrediti da eventuali creditori del Disponente, perchè, a seguito nel Fondo del trust possono essere aggrediti:
- dai creditori personali del trustee, perchè mai sono entrati nel suo patrimonio personale
- nè dai creditori personali dei beneficiari fino a quando i beni inclusi nel Fondo del trust non siano oggetto di attribuzione ai beneficiari stessi da parte del trustee.
I soggetti del trust sono il Disponente, il trustee, i beneficiari e il guardiano.
Il Disponente è il soggetto che istituisce il trust, mediante la sottoscrizione dell’atto istitutivo e che trasferisce i beni al trustee affinchè gli stessi divengano parte del Fondo del trust.
Il Disponente, dal momento della istituzione del trust non è titolare di alcun diritto nè di alcun potere nei confronti del trustee; ciò non esclude che nell’atto istitutivo il Disponente si riservi, un ruolo di indirizzo dell’attività del trustee.
Il trustee è proprietario del Fondo del trust, del quale può pienamente disporre purchè in conformità alle previsioni dell’atto istitutivo del trust.
Il ruolo di trustee di un trust può essere svolto da chiunque sia capace di agire. Alcune legislazioni consentono l’esercizio professionale dell’ufficio di trustee solo a soggetti, usualmente società, iscritti in un apposito registro sotto il controllo di una pubblica autorità.
La determinazione del compenso del trustee per lo svolgimento delle attività previste nell’atto istitutivo è rimessa alla negoziazione tra il Disponente e il trustee stesso. Il trustee, di prassi, ha altresì il diritto di ricevere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’ufficio.
La nomina del trustee avviene normalmente nell’atto istitutivo di trust. Il trustee è nominato dal disponente; il potere di nominare i successivi trustee (aggiuntivi, o sostitutivi del trustee nominato nell’atto istitutivo) può essere attribuita, nell’atto istitutivo stesso, ad altri soggetti del trust (ad esempio, il Guardiano) o a soggetti terzi.
I beneficiari possono essere definiti quali soggetti in favore dei quali il trustee svolge la propria attività conformemente alle previsioni dell’atto istitutivo di trust, e ai quali il trustee attribuisce il Fondo del trust al termine della durata del trust stesso. Ad essi vengono riservati determinati diritti e azioni.
Il Disponente può individuare fin da subito i beneficiari oppure limitarsi a indicare la categoria dei beneficiari, all’interno della quale il trustee sceglierà, in un dato momento, i beneficiari del trust;
Il Guardiano è una figura eventuale e non necessaria all’interno di un trust. La funzione precipua del Guardiano è quella di vigilare sull’operato del trustee nell’interesse dei beneficiari o della realizzazione dello scopo (nei trust di scopo). Al Guardiano possono essere riservati diversi poteri, alcuni dispositivi e amministrativi.
Secondo la prassi operativa, l’atto istitutivo è un atto programmatico, privo di atti dispositivi, nel quale il Disponente:
- enuncia le finalità che intende perseguire mediante il trust;
- stabilisce i compiti che intende attribuire al trustee ivi individuato;
- determina i beni che intende trasferire al trustee;
- individua i beneficiari dei beni trasferiti al trustee o, in alternativa, stabilisce i criteri attraverso cui il trustee individuerà i beneficiari stessi.
L’atto istitutivo è atto diverso dai singoli atti dispositivi con i quali il Disponente, successivamente alla sottoscrizione dell’atto istitutivo, trasferirà al trustee i beni mobili o immobili che saranno inclusi nel Fondo del trust e in relazione ai quali il trustee svolgerà i compiti affidati allo stesso nell’atto istitutivo. L’atto istitutivo avrà alternativamente la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, mentre i singoli atti di trasferimento dei beni al trustee avranno la forma richiesta dall’ordinamento per il trasferimento di quel determinato bene.
L’ordinamento italiano pur non disciplinando l’istituto del trust riconosce e tutela le ragioni di quei terzi che possono subire pregiudizio da un’istituzione di trust e in particolare quelle dei legittimari del Disponente e quelle dei creditori in caso di insolvenza. In particolare, nel caso in cui il trasferimento di uno o più beni al trustee pregiudica le ragioni dei creditori del Disponente, gli stessi potranno esperire l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod.civ. o l’azione revocatoria fallimentare (per il caso in cui il disponente sia un imprenditore o una società).